fbpx
Dona

Campagna > chiusa

416ter

Petizione vinta!

EmailTwitterFacebookWhatsApp

L'articolo 416 ter risultava inapplicato e inutilizzabile per perseguire quei politici che si accordano con le organizzazioni criminali ma grazie all'azione della società civile il testo è stato finalmente modificato.

2014: petizione diretta al Parlamento italiano

Petizione di

Associazione non profit

Nel 2019, dopo sei anni di battaglie, il team dell’associazione Riparte il futuro ha portato la propria esperienza in The Good Lobby. La riforma dell’articolo 416ter fa parte del bagaglio di risultati ottenuti nella lotta alla corruzione che portiamo con noi. È stato un cammino fatto di piccoli e grandi passi, entusiasmanti vittorie e qualche sconfitta, a cui non ci arrendiamo. Anzi, come The Good Lobby ci poniamo obiettivi ancora più ambiziosi per ottenere una società più democratica ed equa.

Introduzione

In Italia il voto di scambio politico mafioso è un problema enorme perché mina la fiducia che i cittadini hanno nelle istituzioni, dà un enorme potere alle mafie e rende ricattabili tutti noi. Ci sono luoghi nel nostro paese dove un voto si compra a soli 50 euro, talvolta anche meno. Ciò consente alle organizzazioni criminali di contrattare con la politica, ottenere favori, appalti, posti di lavoro, leggi vantaggiose. Quando la politica si accorda con le mafie quello che tutti dovrebbero avere di diritto diventa un privilegio di pochi oppressori. Per fermare questo circolo vizioso dobbiamo avere leggi penali in grado di punire chi commette questo orrendo crimine. Ma perchè il reato di voto di scambio politico-mafioso non era efficace?

 

Il problema

Per come era forulato prima della riforma, l’articolo 416 ter puniva la condotta di chi barattava voti in cambio di denaro. Tuttavia non accade quasi mai che la criminalità organizzata chieda denaro ai politici: le organizzazioni hanno a disposizione montagne di denaro sporco, proventi di estorsioni, traffico di droga e ogni altro illecito. Piuttosto le mafie hanno bisogno di rete di contatti, di favori, di informazioni utili, di leggi a proprio vantaggio.

Nell’ex 416 ter mancavano proprio le parole “altre utilità” tra le ragioni dello scambio tra politico e mafioso. Perchè? Molto semplicemente la legge puniva solo chi scambiava concretamente voti con soldi. Non era perseguibile chi ad esempio scambiava voti con promesse di appalti, poltrone, posti di lavoro, favori, le cosiddette “altre utilità” diverse dal denaro. Per questo motivo, fino al momento della riforma, il 416 ter è rimasto quasi inapplicato.

La nostra richiesta

Riparte il futuro aveva due propositi: in primo luogo  rendere punibile chi stipula il patto del voto di scambio politico-mafioso (chi accetta la promessa del voto oppure chi promette di procurare voti). Non si può infatti punire solo coloro che poi ottengono davvero quei voti, bisosgna scoraggiare anche il semplice accordo. In secondo luogo ritenevamo importante perseguire non solo chi scambia voti con denaro ma anche chi scambia voti con altre utilità come posti di lavoro, poltrone, appalti, favori, leggi ad personam.

La campagna

Scopri come è andata la campagna e cosa abbiamo fatto per cambiare la legge nell’aprile 2014 in questa avventura grafica

Aggiornamneto: dopo un anno dalla modifica della norma sul voto di scambio politico mafioso, chiesta a gran voce dai quasi 500.000 cittadini sostenitori della nostra campagna, si è tornati a mettere mano all’articolo 416 ter per agire su alcune imprecisioni presenti nella nuova formulazione.

A settembre 2015 la Camera ha approvato a larghissima maggioranza l’innalzamento delle pene per il 416ter portandole a 6-12 anni.

Si tratta di un positivo passo in avanti ma si può ancora migliorare dal punto di vista normativo. Se nel 2014, grazie all’impegno di Riparte il futuro, siamo riusciti a far inserire nel testo il concetto di “altra utilità” tra le ragioni dello scambio politico-mafioso, finalmente è stato riparato quello che già al tempo definimmo un madornale errore, ossia l’abbassamento delle pene.

Ci auguriamo ora che si prosegua su questa strada, chiarendo anche i dubbi interpretativi sul concetto di metodo mafioso citato nella legge. È infatti evidente che la violenza delle organizzazioni criminali è connaturata alla struttura stessa del vincolo mafioso. Non dovrebbe dunque ritenersi necessario dimostrare ogni volta la capacità di intimidazione dei soggetti incriminati come alcune interpretazioni suggerirebbero.

I risultati

Lo scambio elettorale politico-mafioso è un reato disciplinato dall’articolo 416 ter del Codice Penale. Il reato viene introdotto dal decreto legge n. 306 del 1992 convertito con modificazioni dalla legge n. 356 del 7 agosto 1992. La nuova modifica del 16 aprile 2014 rappresenta il primo grande risultato di Riparte il futuro.

Ecco il nuovo testo:

«Chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

Il nuovo 416 ter è più ampio rispetto a quello del 1992 e fotografa con maggior efficacia il fenomeno del voto di scambio politico-mafioso. Agire su questo reato significa anche prevenire in generale il mercato dei voti. Il nuovo art. 416 ter non include il concorso esterno, ovvero la “disponibilità” del politico nei confronti delle mafie, ma crea una fattispecie relativa al voto di scambio.

Il nuovo 416 ter

Confronta la vecchia normativa con il nuovo testo della legge e verifica che cosa è cambiato.