

Con la Finanziaria tornano i poteri a Cantone: “Sono molto soddisfatto”
Dopo l’abolizione del potere sanzionatorio, l’Anac potrà agire in giudizio contro gli enti appaltanti
L’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, potrà nuovamente indicare agli enti appaltanti la via per eliminare i profili di illegittimità nelle procedure di gara pubbliche e, se inascoltata, potrà agire in giudizio. La norma è stata approvata nel pomeriggio di giovedì. Il Senato, infatti, ha dato il via libera alla cosiddetta “manovrina” da 3,4 miliardi e con questa è passato il provvedimento che ricostituisce, ridisegnandolo, il potere di raccomandazione che derivava dal comma 2 dell’art. 211 del nuovo Codice degli appalti. “Credo che sia una norma molto efficace”, ha detto Raffaele Cantone ai giornalisti con il testo non ancora approvato in via definitiva.
L’incidente e la nuova norma
Quando il Consiglio dei ministri del 13 aprile aveva abrogato questo potere, Cantone si era subito messo in contatto con il premier Paolo Gentiloni. Gli strappò una promessa: che il Governo ponesse rimedio a questa “limitazione di poteri”. La risposta fu positiva e da palazzo Chigi ci fu una vera e propria marcia indietro, su quello che appariva un incidente poco gradevole.
La promessa è stata mantenuta. L’Anac non avrà più poteri di controllo di legittimità preventivo sugli atti degli enti appaltanti, ma gli è riconosciuto sostanzialmente il potere di raccomandazione”. Potrà invece, cokme si legge nel testo approvato giovedì dal Senato, “agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. In più, si legge: “se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati”. Se inascoltata, può agire in giudizio contro la stazione appaltante.
La norma com’era
Il comma 2 dell’art. 211 del Codice degli appalti permetteva all’Anac di chiedere alle Pubbliche amministrazioni di annullare atti che apparivano, secondo istruttorie di verifica interne all’Autorità, illegittime. L’arma di Cantone consisteva anche nel potere di sanzionare il dirigente responsabile del procedimento di gara d’appalto che non avesse provveduto all’annullamento con una multa da 250 a 25mila euro.
Questo potere avrebbe potuto, si usa il condizionale perché non era mai stato utilizzato dall’Anac di Cantone, rappresentare un controllo preventivo sulla legittimità degli atti che compongono le gare pubbliche. Una forma che restringeva potenzialmente i tempi di controllo, proprio perché preventivo rispetto a quello dei tribunali dello Stato che hanno tempi fisiologicamente più lunghi. Le amministrazioni, se colpite dalla sanzione dell’Anac, potevano comunque fare ricorso ai tribunali amministrativi.
Le reazioni di Cantone
Per Raffaele Cantone, questa nuova norma, non è una soluzione di ripiego e si dice completamente soddisfatto dal testo: “Credo che sia molto efficace, elimina una serie di problemi che ci potevano essere nella versione precedente della legge. Il potere di raccomandazione sostanzialmente esiste ma l’eventuale inosservanza da parte dell’amministrazione consente all’Anac di andare davanti a un giudice. Quindi un potere reale e garantito da un giudice. Per me, che faccio il magistrato, è il massimo possibile”, conclude.
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